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Decreto ruote: come omologare cerchi più grandi sulla propria auto

Stai cercando informazioni su come omologare cerchi più grandi sulla tua auto? Oppure vuoi cambiare cerchi e hai sentito parlare del cosiddetto Decreto Ruote e vuoi capirne di più? Sei nel posto giusto!

Dal 1° ottobre 2015 è diventato operativo il D.M. 20 del 10 Marzo 2013, che permette la vendita e il montaggio di ruote per auto solo se omologate NAD (l’omologazione Italiana rilasciata dal Ministero dei Trasporti) o UN/ECE 124 (omologazione Europea).

Le ruote omologate UN/ECE n°124 devono obbligatoriamente avere le stesse dimensioni di quelle previste dai costruttori auto di primo impianto, viceversa le ruote cosiddette “speciali”, omologate secondo la normativa italiana (NAD), possono avere misure diverse dall’originale ed offrono l’ulteriore vantaggio di poter montare dimensioni di cerchio e pneumatico alternativi rispetto a quanto previsto a libretto.

Le ruote omologate ECE, proprio perché di dimensioni uguali al primo impianto, possono essere montate su un numero limitato di auto mentre le ruote speciali NAD, avendo un ambito d’impiego molto allargato, possono coprire un numero molto ampio di auto dando la possibilità all’appassionato di poter trovare almeno una ruota per equipaggiare la propria auto.

Questo significa che, se volete montare ruote più grandi di quelle riportate sul libretto, dovete comprare ruote omologate NAD.

Decreto Ruote: le FAQ

1. Quando è entrato in vigore il decreto?

Il Decreto è già entrato in vigore il 22 marzo 2013 e, dopo un periodo di deroga, è obbligatorio dal 1 ottobre 2015.

2. Cos’è il sistema ruota?

Il sistema ruota è una ruota diversa dalle ruote originali o dalle ruote sostitutive del costruttore del veicolo. Questa può essere considerata singolarmente o unitamente al pneumatico, viti o dadi di fissaggio, adattatori o distanziali.

3. Quali ruote possono essere vendute?

A partire dall’1 Ottobre 2015, in Italia possono essere vendute solo ruote omologate. L’omologazione richiesta è l’omologazione europea UN/ECE n°124 o l’omologazione italiana secondo il D.M. n°20 (NAD). Le ruote certificate secondo il regolamento europeo UN/ECE n°124 e quelle certificate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono le uniche che possono essere vendute e installate sugli autoveicoli. Le ruote omologate UN/ECE n°124 devono obbligatoriamente avere le stesse dimensioni di quelle previste dai costruttori auto di primo impianto, viceversa le ruote cosiddette “speciali”, omologate secondo la nuova normativa italiana (NAD), possono avere misure diverse dall’originale ed offrono l’ulteriore vantaggio di poter montare dimensioni di cerchio e pneumatico alternativi rispetto a quanto previsto a libretto.

4. Come si capisce se una ruota è omologata NAD o ECE?

Sia le ruote ECE che le ruote NAD devono riportare visibile sul cerchio (a ruota montata sull’auto) il numero di omologazione. Nel caso di ruote ECE il numero di omologazione deve essere impresso in modo permanente e visibile sulla ruota, mentre per nel caso delle ruote NAD c’è l’ulteriore possibilità di applicare uno speciale adesivo anti contraffazione.

5. Cosa deve fare il gommista?

Dal 1 ottobre 2015, nel caso di ruote speciali (omologate NAD) è obbligatoria la consegna da parte del gommista del certificato di conformità rilasciato dal produttore (unitamente all’ambito d’impiego correlato) e della dichiarazione di corretta installazione (allegato E). Nel caso invece di ruote omologate UN/ECE °124 il rilascio dell’allegato E non è obbligatorio, è altresì consigliata la consegna dell’ambito di impiego ECE, al fine di evitare qualsiasi equivoco circa la corrispondenza fra auto e sistema ruota previsto per la stessa.

6. Cos’è “l’ambito d’impiego”?

“L’ambito di impiego” è un documento che contiene tutte le informazioni dettagliate circa la vettura e le varie motorizzazioni previste, le misure del pneumatico, gli elementi di fissaggio e tutte quelle condizioni e note necessarie per istallare correttamente la ruota omologata a cui si riferisce e che è reso disponibile dal costruttore del sistema ruota omologato.

7. Si possono montare ruote di misure diverse rispetto a quanto riportato nel libretto? Posso, quindi, omologare cerchi più grandi?

E’ possibile montare delle ruote, purché omologate NAD, di diametro diverso e con pneumatici diversi da quelli previsti dal libretto. Questo è un vantaggio che da l’omologazione NAD e non vale per le ruote omologate ECE. Il Decreto infatti permette l’installazione di “ruote speciali” con diametri diversi da quelli originari a condizione che la combinazione cerchio/misura scelta sia stata omologata e che riporti in maniera visibile a pneumatico installato il numero di omologazione NADxxxx. Il secondo requisito necessario è che l’auto rientri all’interno del cosiddetto “ambito di impiego” del sistema ruota omologato, ovvero che faccia parte della lista delle auto per cui la ruota è stata omologata.

8. In sostanza, qual è il percorso da fare per omologare cerchi più grandi o, comunque, di diametro diverso?

Basta recarsi dal gommista di fiducia e scegliere una fra le ruote omologate, accertandosi che la propria auto rientri tra gli ambiti di impiego previsti dall’omologazione della ruota stessa.

In questo caso il gommista deve consegnare il certificato di conformità della ruota (emesso da OZ), il documento relativo all’ambito di impiego della ruota e la dichiarazione su carta intestata di corretto montaggio (allegato E).

La carta di circolazione dovrà essere aggiornata solo nel caso in cui il sistema preveda una misura dei pneumatici non riportata sulla carta di circolazione.

Se la misura dei pneumatici è già riportata sulla carta di circolazione basterà tenere in auto la documentazione rilasciata dal gommista.

9. Per l’aggiornamento della carta di circolazione occorre il nulla osta della casa auto o basta presentare domanda in motorizzazione?

Fino a novembre 2021, la responsabilità di aggiornare il libretto era in capo solo all’utente finale: con il certificato di conformità (unitamente all’ambito d’impiego correlato) e la dichiarazione di corretta installazione (allegato E) basta recarsi presso gli uffici della motorizzazione della stessa provincia di appartenenza dell’installatore e presentare domanda di aggiornamento della carta di circolazione utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www.ilportaledellautomobilista.it o CLICCANDO QUI in PDF e allegando le attestazioni di due versamenti di 25,00 + 16,00 euro.

Il funzionario della motorizzazione verificherà l’originalità dei documenti ed il corretto montaggio del sistema sull’auto, e trascriverà sul libretto la nuova combinazione auto/cerchio/pneumatico montata ed omologata.

Può occuparsene il gommista/officina con la procedura semplificata?

Con la conversione del Decreto “Infrastrutture e Trasporti” pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9 novembre 2021 anche per le modifiche ai sistemi ruota sarà possibile accedere alla procedura semplificata introdotta, esempio, per gli interventi di applicazione dei ganci traino, o per la sostituzione bombole Gpl ecc.

Quindi anche per la sostituzione delle ruote con modelli diversi rispetto alle misure delle case automobilistiche, purché omologati, l’aggiornamento della carta di circolazione non sarà più subordinato a visita e prova presso gli uffici territoriali della Motorizzazione Civile. Sarà direttamente l’officina autorizzata ad effettuare le pratiche con notevole risparmio di tempo per i cittadini.

10. E se volessi diminuire il diametro della ruota rispetto a quanto scritto sul libretto?

Così come succede per il cosiddetto “inch up”, ovvero il montaggio di cerchi di diametro superiore rispetto a quanto riportato da libretto, per alcuni casi riportati sempre all’interno degli ambiti d’impiego della ruota in esame, è possibile anche l’installazione di diametri inferiori, a condizione che esistano sul mercato pneumatici omologati di tale dimensione che rispettino quanto previsto dagli ambiti d’impiego.

11. A cosa vanno incontro coloro che non rispettano le norme dettate dal decreto ruote?

Vendere ed acquistare cerchi non omologati, dopo il 1 ottobre, significa violare una norma nazionale a tutela della sicurezza stradale con il rischio di incorrere in pesanti sanzioni. Questo vale infatti sia per il consumatore finale che acquista cerchi non omologati, sia per il negoziante che li vende.
L’Art. 77, comma 3-bis del Codice della Strada infatti prevede una sanzione amministrativa – da euro 164 a euro 663 – per chi importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione. E’ inoltre previsto il sequestro e confisca del componente anche se installato.
Art. 180, commi 7 e 8 prevedono la sanzione amministrativa – da euro 41 a euro 169 – per l’assenza a bordo della dichiarazione dell’installatore sul corretto montaggio (allegato E) e del certificato di conformità. Inoltre, la mancata presentazione, senza giustificato motivo, presso gli uffici della polizia richiesta per l’esibizione dei documenti e/o per informazioni è punita dalla legge con una ammenda da euro 419 a euro 1.682.
Art. 78, commi 3 e 4 prevede una sanzione amministrativa – da euro 422 a euro 1.695 – per mancato aggiornamento della carta di circolazione e conseguente ritiro della carta di circolazione.

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