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pubblicato il 09 / 11 / 2020

Clicca la regione e leggi le FAQ del Governo: spostamenti, aperture ed eventi

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Cercate una fonte affidabile per le regole della zona gialla, della zona arancione e della zona rossa? Le ha pubblicate il Governo e sono chiare, aggiornate e suddivise per temi, in base al colore della regione di appartnenza:

  • zone interessate dal Decreto
  • spostamenti (fac simile autocertificazione)
  • pubblici esercizi, attività commerciali, ristorazione e strutture ricettive
  • attività produttive, professionali e servizi
  • eventi, cerimonie, riunioni

Il Dpcm 3 novembre 2020 individua tre aree, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste specifiche misure restrittive. In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre, sono ricomprese:

  • nell’Area gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.
  • nell’Area arancione: Puglia, Sicilia.
  • nell’Area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta.

Cliccando sulla mappa è possibile visualizzare le FAQ relative alle specifiche disposizioni delle tre aree oppure cliccare le immagini sotto per conoscere le regole della propria zona, gialla, arancione o rossa.

regole zona gialla arancione rossa autocertificazione dpcm regioni
regole zona gialla arancione rossa autocertificazione dpcm regioni
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E per quanto riguarda il cambio gomme? Quali sono le regole in zona gialla, arancione e rossa?

La risposta arriva dalle associazioni di categoria. Domenica prossima è il 15 novembre e, come sappiamo, è il giorno in cui scatta l’obbligo di circolare con pneumatici invernali o catene a bordo, ma le domande con l’introduzione del DPCM del 3 novembre scorso sono tante: i gommisti sono aperti? Si può andare dal gommista, anche se fuori dal comune di residenza? Ebbene sì! QUI la riposta delle associazioni, che però hanno anche chiesto una proroga al governo, come accaduto anche in primavera.

Le Associazioni firmatarie della richiesta di proroga, esprimono le seguenti considerazioni e indirizzi:

  1. devono essere rispettate le prescrizioni governative del DPCM del 3 novembre 2020;
  2. i gommisti possono svolgere la loro attività di manutenzione, riparazione e commercio al dettaglio, a condizione che rispettino le misure di contrasto alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro (vedi protocollo 24 aprile 2020). È altresì consigliabile che vengano assicurate le prescrizioni relative alle attività commerciali di dettaglio ed in particolare che siano effettuati ingressi in modo dilazionato evitando alle persone di sostare più del tempo necessario (vedi DPCM 3 novembre 2020, all.11). Una buona pratica, se non già adottata, potrebbe essere quella di operare su appuntamento; si ricorda inoltre che “è fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale
    un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti”;
  3. gli utenti che sono in grado di giustificare lo spostamento dalla loro abitazione per le ragioni ammesse dal DPCM 3 novembre 2020 (vedi quanto sopra riportato) o da eventuali altri decreti, possono recarsi dal gommista per effettuare il cambio stagionale dei pneumatici, anche tenuto conto di quanto previsto dal Codice della Strada, ivi compresa la circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014.

Domande Frequenti

Sono un automobilista, dal 6 novembre posso recarmi dal gommista per effettuare il cambio stagionale, anche fuori dal mio comune?

Si, a condizione che siano rispettate le prescrizioni previste dal DPCM 3 novembre 2020.

  • I soggetti ubicati nelle cosiddette zone “gialle” potranno recarsi dal gommista per usufruire di servizi non sospesi, nonché per comprovate esigenze di lavoro o situazioni di necessità o per motivi di salute o di studio.
  • I soggetti ubicati nelle cosiddette zone “arancioni” potranno recarsi dal gommista per usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune, nonché per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute o di studio.
  • I soggetti ubicati nelle cosiddette zone “rosse” potranno recarsi dal gommista se in grado di dimostrare solo comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute (non si può invocare la necessità di usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune).

Sono un gommista, posso continuare a rimanere aperto? e a quali condizioni?

Si certo, l’attività di manutenzione, autoriparazione e vendita al dettaglio di parti ed accessori per autoveicoli rientra tra quelle consentite. Per poter svolgere tale attività è necessario rispettare le misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro contenute nel protocollo
sottoscritto il 24 aprile 2020 tra Governo e sindacati.

Sono un gommista, devo adottare misure di sicurezza particolari nei confronti di miei clienti?

Si, è necessario rispettare alcune regole di carattere generale, come la distanza di almeno un metro, tenendo conto che gli ingressi nell’esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario. Si raccomanda l’applicazione delle misure di sicurezza di cui all’allegato 11 del DPCM 3 novembre 2020. È quindi fortemente consigliato operare per appuntamento, all’ingresso del locale deve essere applicato un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale.

Sono un gommista, posso chiamare i miei clienti che hanno montati pneumatici estivi e condividere un appuntamento per il cambio gomme?

Certo, è la soluzione migliore, purché in conformità alla normativa sulla privacy. Quanto allo spostamento dei clienti si veda quanto indicato nella prima domanda.

Sono un soggetto che dispone di un’officina mobile. Posso effettuare il montaggio e smontaggio delle gomme estive presso il domicilio del cliente?

Cambio gomme e DPCM 3 novembre: le associazioni chiedono la proroga
Con il DPCM del 3 novembre le Associazioni hanno chiesto una proroga del cambio gomme: nel frattempo, i gommisti sono aperti, per cui si può andare a fare il cambio pneumatici dal gommista, anche fuori dal comune

Il DPCM 3 novembre 2020 riporta nell’allegato 23 le attività di commercio al dettaglio consentite. Tra queste sono previste anche le attività di commercio al dettaglio ambulante, ma non quelle di manutenzione e riparazione dei veicoli ambulante. Tutto ciò premesso, non si ritiene che le attività di commercio ambulante di autoriparazione siano conformi alla normativa di riferimento a meno che il soggetto cliente non rientri nella fattispecie per le quali sono ammesse deroghe (come ad es. la sostituzione di un pneumatico in avaria).

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